Messa in mora, ecco come funziona

Sport
Martedì, 4 Ottobre 2016

Fa molto discutere la notizia circoltata dalla prima mattina del 4 ottobre circa l’eventualità che i calciatori nerazzurri, o almeno una parte di loro, possa richiedere la messa in mora di AC Pisa 1909. La notizia è stata lanciata da un tweet del giornalista sportivo Ivan Zazzaroni che da qualche tempo ha preso molto a cuore la battaglia che la città sta combattendo per liberare la società dall’attuale proprietà.

#Pisa, pare che una decina di giocatori abbia messo in mora la società: il 16 deve pagare gli stipendi o oltre ai punti perde mezza squadra (qui) scrive Ivan Zazzaroni e come era prevedibile si scatena il panico il tutta la tifoseria nerazzurra. Dalla società nessuna dichiarazione, almeno per il momento, ma qual è la procedura per la messa in mora della società, e quali sono le ripercussioni?

La procedura per mettere in mora una società di calcio può essere attivata fin dal ventunesimo giorno successivo al mancato pagamento di una mensilità.

Non contano, in questo caso, le norme federali che consentono alle squadre di calcio di pagare due mensilità, entro i successivi 45 giorni. Questo tipo di dilazione vale solo ed esclusivamente per non incorrere in penalizzazioni di tipo sportivo.

Nei confronti della serie B, il Pisa è perfettamente in regola fino al 16 ottobre quando dovranno essere saldate le mensilità relative a luglio ed agosto, ma per quanto riguarda il diritto del lavoro, gli stipendi debbono essere pagati ogni mese, pertanto, in linea strettamente teorica già al 21 di agosto un tesserato ha la possibilità di mettere in mora il suo club se non gli ha corrisposto la mensilità di luglio.

E’ evidente come fra tesserati esista un codice etico non scritto per il quale nessuno farebbe mai una cosa del genere prima della scadenza, chiamiamola così sportiva, ma già il giorno seguente, in mancanza dell’accredito dello stipendio è possibile procedere all’invio della raccomandata con la richiesta di messa in mora.

Dal ricevimento della lettera la società ha 20 giorni di tempo per mettersi in regola con il saldo degli emolumenti altrimenti il giocatore può svincolarsi dal club e tale svincolo potrà essere decretato dalla lega di appartenenza.

Nel caso del Pisa, ammettendo che il 17 ottobre alcuni calciatori facciano partire la raccomandata e che questa arrivi alla società due giorni dopo quindi il 19 ottobre, Petroni o chi per lui, avrebbe tempo fino all’8 novembre per regolarizzare la posizione, altrimenti la lega di serie B non potrebbe fare altro che decidere per la rescissione del contratto dei calciatori richiedenti la messa in mora.

Tutto questo è evidenziato dall’articolo 13 dell’accordo collettivo dei calciatori che recita per esteso quanto segue:

13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.

13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.

13.3.   La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.

13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 16 ovvero, persistendo la morosità, entro e non oltre il giorno 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. Con l’inoltro del ricorso il calciatore avrà il diritto di sospendere l’intera prestazione professionale, pur rimanendo impregiudicato il credito retributivo maturato fino alla data di risoluzione.

13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questi intervengono prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.

13.7.     Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.   Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.

13.8.   Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.

13.9.   Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale 17 esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.

13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il C.A. determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4

Non resta quindi che aspettare il giorno 16, se gli stipendi saranno regolarmente pagati tutto è destinato a sgonfiarsi, altrimenti, dopo l’estate del Pisano, ci sarà un autunno pieno di angoscia, certo è che anche questa volta, dopo un risultato brillante, si finisce per parlare di tutto tranne che di una grande prestazione fornita dalla squadra in quel di Carpi 

massimo.corsini