Tirrenia, il Tar conferma la chiusura del Monkey Beach Club: stop per altri 20 giorni
Respinta l’istanza cautelare del gestore contro il provvedimento del Questore. La Polizia ha notificato la ripresa della sospensione
Dovrà restare chiuso per altri 20 giorni il Monkey Beach Club di Tirrenia, destinatario di un provvedimento del Questore di Pisa adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.
La sospensione, inizialmente disposta per 30 giorni, era arrivata al termine di un’attività istruttoria che, secondo quanto riferito dalla Questura, aveva evidenziato il ripetersi di situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica nelle aree esterne, legate allo svolgimento degli eventi.
Il gestore aveva presentato ricorso al Tar della Toscana, ottenendo inizialmente un decreto cautelare monocratico favorevole. Successivamente il tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare, confermando il provvedimento del Questore. La Polizia di Stato ha quindi notificato il ripristino della sospensione per i 20 giorni ancora da scontare.
La Questura sottolinea che l’articolo 100 del T.U.L.P.S. costituisce una misura preventiva a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e non presuppone necessariamente una responsabilità diretta del gestore.
Ha scritto la Questura di Pisa.
Nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia di Stato con Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, N.A.S., Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e ASL per verificare sicurezza, igiene, lavoro e regolarità fiscale, è stata notificata la sospensione dell’attività a un pubblico esercizio del litorale pisano.
Contestazioni mosse: Il Questore di Pisa aveva disposto 30 giorni di chiusura (ex art. 100 T.U.L.P.S.) a seguito di un’attività istruttoria che ha evidenziato il ripetersi di situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica esterna legate all’organizzazione degli eventi.
Esito del ricorso: Il locale ha proposto ricorso al T.A.R. Toscana. Dopo un primo decreto cautelare monocratico favorevole al gestore, il T.A.R. ha successivamente respinto l’istanza cautelare, confermando il provvedimento questorile.
Esecuzione della sospensione: La Polizia di Stato ha quindi notificato l’ordinanza per il ripristino della misura, per i residui 20 giorni non ancora scontati.
Finalità del provvedimento: L’art. 100 T.U.L.P.S. ha carattere preventivo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e non presuppone necessariamente l’accertamento di una responsabilità diretta del gestore, ma serve a interrompere una situazione pregiudizievole.
I controlli della Polizia Amministrativa proseguiranno in tutta la provincia.



