Rossi: sulle riaperture ha vinto la logica del "Tutto e subito". Da lunedì si torna alla "normalità"

Cronaca
PISA e Provincia
Sabato, 16 Maggio 2020

Il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi avrebbe preferito "maggiore cautela", ma con l'inizio della prossima settimana la Fase 2 entrerà comunque a regime. Ridotta a un metro la distanza di sicurezza, sanzioni alzate a 3 mila euro

Fa una giravolta, falla un'altra volta.

Gli ordini e i contrordini del Governo sulla riapertura di bar e ristoranti, ma anche parrucchieri, centri estetici, spiagge, piscine e negozi vari (l'elenco è lungo), non hanno convinto Enrico Rossi, che da governatore della Regione, accetta la decisione presa a livello nazionale solo per non penalizzare la Toscana rispetto ad altre regioni "con alle spalle un quadro ben più drammatico".

Enrico Rossi, non lo aveva nascosto, avrebbe preferito maggiore cautela.

 

Scrive il Governatore della Toscana

"Diversamente dalle decisioni, comunicate dal presidente Conte ieri mattina, di una ripartenza graduale e di una distanza di due metri per molte attività, ieri sera il governo ha deciso la svolta.
O meglio, un vero contrordine.
La distanza si è ridotta notevolmente, ad un solo metro, e l’elenco delle attività da riaprire si è allungato, praticamente a tutte e subito.

La mia opinione era e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata rispetto ad quadro nazionale di cui comunque tra poco tempo, quando a fine mese la circolazione tra regioni tornerà libera, finirebbe per risentire annullando gli effetti di eventuali interventi a favore di una maggiore sicurezza.
I nostri dati sono migliori rispetto a quelli di tante regioni sia in termini di mortalità sia in termini di diffusione e controllo del contagio.
Pertanto, oggi, appena saremo in possesso delle disposizioni nazionali, adotteremo, allineandoci con esse, le ordinanze regionali in Toscana.

Restano a tutela generale della salute due elementi fondamentali:
- la nostra consapevolezza di cittadini nell’assumere comportamenti appropriati che evitino quanto più possibile la diffusione dei contagi.
- la capacità del servizio sanitario regionale di individuare e isolare i casi positivi.

Avrei preferito maggiore cautela, ma sono sicuro che anche in questa nuova fase la Toscana riuscirà bene, e comunque meglio di tante altre regioni le quali, con alle spalle un quadro ben più drammatico, hanno fortissimamente voluto che si riaprisse tutto e subito e con il metro corto.

Pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà della situazione, l’impressione è che si proceda a colpi di strambate, a cambiamenti repentini: prima chiusure tardive e blande per certe realtà, poi blocchi totali a prescindere da ogni altra valutazione e infine aperture che preannunciano e spingono verso una normalità che purtroppo non esiste ancora.
Il mio timore è che così finiamo per lasciare sul campo effetti più pesanti di altri paesi, sia sul piano della salute che su quello economico.
Mi auguro sinceramente che non si debba tornare indietro.
E che la ripresa delle attività sia realmente anche una ripresa economica. Ma questo è un altro argomento
".

 

Consiglio dei Ministri n. 46

16 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****
DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

- Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

redazione.cascinanotizie