Testo unico del turismo, la Consulta dà ragione alla Toscana

Economia
PISA e Provincia
Martedì, 16 Dicembre 2025

Respinta l’impugnazione del Governo, riconosciuto anche l'intervento normativo regionale in tema di affitti brevi 

La Corte costituzionale ha respinto integralmente l’impugnazione del Governo contro il nuovo Testo unico del turismo della Regione Toscana, confermandone la piena legittimità.

La decisione della Consulta, che non ha rilevato violazioni delle competenze statali né della libertà d’impresa, è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione Eugenio Giani e dagli assessori Leonardo Marras e Cristina Manetti, che sottolineano il valore della riforma come strumento di semplificazione, sostenibilità e tutela dell’equilibrio tra turismo e comunità locali.

Confermata anche la piena legittimità dell’intervento normativo in tema di affitti brevi. La sentenza riconosce alle Regioni e agli enti locali un ruolo attivo nel governo di un fenomeno che incide in modo diretto sull’equilibrio sociale ed economico dei territori.

 


Ha scritto la Regione Toscana.

“Una grande vittoria per la Toscana. Non stupisce la pronuncia della Consulta. Già con la notizia dell’impugnazione, a marzo, sostenemmo la bontà e la modernità del nuovo Testo unico e che la nostra difesa in giudizio ci avrebbe premiato”. Accolta con soddisfazione, dal presidente Eugenio Giani, dall’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras e dall’assessora alla cultura e con delega al turismo culturale Cristina Manetti la decisione della Corte costituzionale di respingere l’impugnazione del governo sul Testo unico del turismo. La Consulta lo ha rigettato in toto non riscontrando né rischi di ingerenza in materie di competenza statale né profili di violazione della libertà d'impresa.

“Già all’epoca – ha spiegato il presidente Giani – ci sorprese il ricorso del Governo, dato che la Costituzione attribuisce alle Regioni una competenza esclusiva in materia di turismo. Attraverso la legge, che è stata il frutto di un lavoro condiviso con tutti gli attori coinvolti, non abbiamo fatto altro che attuare una politica di semplice buon senso per quel che riguarda ad esempio la gestione degli affitti brevi e e della tutela della residenza nei centri turistici, garantendo un equilibrio tra attività turistica e vita quotidiana dei residenti. Il Testo unico punta sulla semplificazione delle procedure, sulla valorizzazione delle comunità locali e sulla promozione di un modello di turismo sostenibile e accessibile. La pronuncia della Consulta conferma la legittimità della legge, rafforza il principio dell’autonomia regionale in un settore così importante e riconosce il ruolo centrale delle Regioni nella gestione e nella promozione del proprio territorio”.

Secondo l’assessore Marras “non possiamo che accogliere con enorme soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che conferma la bontà delle nostre scelte validando in toto la legge. Come abbiamo sempre detto il ricorso del Governo è stato solo strumentale e oggi ne abbiamo la prova. La nostra legge punta su digitale, imprese, lavoro e soprattutto equilibrio e il turismo è una componente essenziale dello sviluppo sostenibile in ogni sua declinazione: economica, sociale, ambientale. Gioiamo, dunque, per questo risultato e andiamo avanti a lavorare, ogni giorno, al fianco di imprese, operatori e amministrazioni per rafforzare il sistema turistico toscano”.

“La decisione della Consulta – ha aggiunto Cristina Manetti - è un grande risultato per la Toscana. Conferma la validità delle scelte della Regione nel promuovere un turismo di qualità, attento alla tutela del patrimonio culturale e all’equilibrio dei territori. Continueremo su questa strada, valorizzando identità e comunità locali”. 

 


Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione (leggi qui il testo integrale)

La legge regionale n. 61/2024 (Testo unico del turismo) ha fortemente innovato la disciplina del turismo in Toscana, in risposta alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Il nuovo Testo unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo, che semplifica la governance, promuove un modello di fruizione sostenibile ed equilibrato ed introduce strumenti di promozione innovativi.

La l.r. 61/2024, pubblicata sul BURT, Parte prima, n. 2 dell’ 8 gennaio 2025, è entrata in vigore il 9 gennaio 2025, sostituendo il precedente "Testo unico del sistema turistico regionale”, ossia la legge regionale 86/2016. Con la L.R. 6 giugno 2025, n. 28, in vigore dal 10 giugno 2025, sono state apportate delle modifiche, al fine di recepire alcune osservazioni formulate dal Governo.

Per dare operatività a diverse disposizioni della nuova legge è stato poi adottato il regolamento di attuazione con d.p.g.r. 47/R/2025 del 11 agosto 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo)" pubblicato sul B.U.R.T. Parte prima, n. 51 del 14.08.2025 ed in vigore dal 29 agosto 2025.

Tra le principali novità del Testo unico registriamo: la valorizzazione del ruolo delle 28 Comunità d’Ambito turistico (già Ambiti territoriali), elencati all’allegato A alla legge; la nuova disciplina del prodotto turistico omogeneo; l’ampliamento della gamma dei servizi potenzialmente offribili dalle strutture alberghiere; l'introduzione dell’Academy Hotel come tipologia di struttura ricettiva alberghiera che contempla lo svolgimento di attività formative specifiche per l’hotellerie; la limitazione delle attività ricettive alle sole attività svolte in forma imprenditoriale; l’introduzione della facoltà per i comuni a più alta densità turistica di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche; l’introduzione di uno specifico capo dedicato alle banche dati e alla gestione dei dati; la razionalizzazione delle norme dedicate alle professioni turistiche e alle agenzie di viaggio, con l’adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale in materia.
Nel dettaglio la sintesi delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa:

Governance

La nuova legge conferma le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento spettanti alla Regione, con alcune significative novità, tra le quali:

  • l’associare all’attività di promozione anche quella di marketing turistico. Lo sviluppo dell’ecosistema digitale del turismo mette a disposizione servizi e contenuti per la promozione della destinazione sia per i turisti che per gli operatori e favorisce al tempo stesso la collaborazione tra attori pubblici e privati. Con la finalità garantire una promozione sempre più mirata e in linea con le esigenze dei turisti è inoltre prevista la profilazione degli utenti;
  • lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo regionale del turismo.

Emerge rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale, sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti territoriali, istituiti con la legge previgente, che assumono il nome di Comunità d’ambito turistico, per sottolinearne la valenza di soggetto non solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private, che operano nel turismo.

Si consacra quindi il ruolo delle Comunità d'ambito turistico quale dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia, ovvero quella di informazione e accoglienza turistica (in continuità con la legge previgente) e quelle di livello locale inerenti il sistema informativo regionale del turismo; si opera inoltre un’auspicata razionalizzazione sottraendo ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti - in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco, classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di Comunità d'ambito turistico.

La razionalizzazione nell’allocazione delle funzioni amministrative comporta pertanto che ai Comuni spettano tutte le funzioni di livello locale, ovvero le funzioni in materia di:

  1.     associazioni pro-loco;
  2.     strutture ricettive, inclusa la classificazione;
  3.     locazioni turistiche;
  4.     stabilimenti balneari;
  5.     agenzie di viaggio e turismo;
  6.     professioni turistiche;

con la specifica che le seguenti funzioni devono obbligatoriamente essere esercitate in forma associata a livello di Comunità d'ambito turistico:

  • a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico
  • b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della Consulta (di cui appresso)
  • c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo

L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione tra i comuni della Comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.

L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l'individuazione del comune capofila della Comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata.

Si attrae in legge la previsione della Consulta della Comunità d'ambito turistico - già disciplinata nel regolamento di attuazione della l.r. 86/2016 – rafforzandone il ruolo quale organo di negoziazione e confronto tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori.

Nel rispetto dell’autonomia locale, si demanda alla Comunità d'ambito turistico la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo.

Si disciplina la Consulta permanente del turismo, organismo ancillare alla Giunta regionale, senza una composizione predeterminata rispetto alla previgente “Cabina di regia”, organismo il cui funzionamento si è rivelato problematico per via della rigidità delle disposizioni regolative; la Consulta permanente è aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse e sarà chiamata ad esaminare gli indirizzi strategici per i programmi di attività delle agenzie regionali, nonché le analisi dell'Osservatorio regionale sul turismo.

Turismo sostenibile

La nuova legge richiama il ruolo della Regione nel promuovere l’obbiettivo di un turismo sostenibile, improntato ad un uso razionale delle risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi, allo sviluppo dell’economia circolare. In funzione di tale obbiettivo, si evidenzia la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali in funzione di un modello di turismo lento e legato al territorio, la promozione del cicloturismo, la valorizzazione dell’offerta turistica di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, nonché la promozione di azioni volte all'orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l’eccessiva pressione sulle destinazioni.

Accessibilità

La nuova legge ribadisce l’obbligo di pubblicazione delle informazioni sull’accessibilità da parte delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari ed introduce l’obbligo per le locazioni turistiche di comunicare alla Giunta regionale alcune essenziali informazioni sulle (eventuali) caratteristiche di accessibilità dell’alloggio.

Il Regolamento contiene l’elenco delle informazioni sull’accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, confermando sostanzialmente lo schema adottato con il regolamento previgente, con alcuni adattamenti e semplificazioni per rispondere alle esigenze di agevole compilazione da parte degli operatori e altrettanto agevole consultazione da parte delle persone con disabilità.

Sistema informativo regionale del turismo

Elemento fortemente innovativo è la costituzione del sistema informativo regionale del turismo, inteso come l’insieme delle funzioni e dei compiti di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, al fine di:

  • a) analizzare il fenomeno turismo nel suo complesso ed in particolare la domanda e l’offerta turistica, la propensione turistica delle destinazioni e delle comunità, la pressione turistica sui territori;
  • b) esercitare il ruolo di organo intermedio ai fini delle rilevazioni statistiche ai fini ISTAT.

Nell’ambito delle funzioni inerenti il sistema informativo regionale del turismo, i Comuni associati a livello di Comunità d'ambito turistico eserciteranno le funzioni di livello locale in materia di statistica turistica, ovvero la trasmissione dei dati - attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale - e la verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche.

A questo proposito, va evidenziato che i titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistica sono tenuti a registrare giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati richiesti per le finalità del sistema informativo regionale del turismo.

Promozione turistica

Si conferma che la promozione turistica compete alla Regione, che la effettua avvalendosi delle agenzie regionali: Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST).

La nuova legge rafforza e delinea più efficacemente i margini di azione della promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale, definendo l’ecosistema digitale del turismo, quale ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono per il tramite delle infrastrutture e delle piattaforme digitali, gestite da FST, e prevedendo la legificazione dell’ Osservatorio regionale sul turismo (ORT), gestito da TPT, strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

Informazione e accoglienza turistica (IAT)

Riguardo alle funzioni di informazione e accoglienza turistica, emerge il ruolo della Comunità d'ambito turistico, a cui spetta decidere in merito alla dislocazione sul territorio degli uffici IAT nonché regolarne il funzionamento.

Permane nella competenza del singolo Comune la scelta sulla modalità di gestione dell’ufficio (se in economia o affidandola a terzi).

A livello regionale, si prevede la costituzione della rete degli uffici IAT, coordinata dalle agenzie regionali (TPT e FST).

Il Regolamento disciplina le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, che devono essere svolti, quanto al servizio di informazione, con riferimento all’intero territorio regionale, e quanto al servizio di informazione e accoglienza con riferimento all’ambito ove gli uffici stessi sono ubicati.

Spetta alla Comunità d’ambito turistico individuare per ogni ufficio i periodi ed i giorni di apertura, sulla base della stagionalità turistica.
Prodotto turistico omogeneo (PTO)

Per prodotto turistico omogeneo s'intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio di prodotto turistico omogeneo è la Via Francigena.

La nuova legge opera una decisa revisione, volta a chiarire gli elementi costitutivi e la natura regionale del prodotto stesso, modificando radicalmente la fase di costruzione del PTO e rafforzando il coinvolgimento degli operatori, con la previsione che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, ai quali spetta l’onere di aggregare le componenti pubbliche (i Comuni) e private ai fini della promozione del PTO; si prevede poi che sia Toscana Promozione Turistica a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.

Strutture ricettive alberghiere

Le strutture ricettive alberghiere comprendono: gli alberghi; le residenze turistico-alberghiere; i condhotel; gli academy hotel.

La legge specifica che tutte le strutture alberghiere possono offrire i seguenti servizi (in continuità con le previsioni della legge previgente, relative però ai soli alberghi):

  •     l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  •     l'attività di vendita al dettaglio al pubblico;
  •     l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico;
  •     la messa a disposizione alle persone alloggiate di saune, bagni turchi e bagni a vapore.

Elemento innovativo è l’ampliamento della gamma dei servizi potenzialmente offerti dalle strutture alberghiere, con la messa a disposizione degli ospiti di attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, nonché con la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working.

Alberghi

Per consentire un margine di flessibilità nell’offerta di ospitalità, aumentando entro limiti definiti dal Comune la propria capacità ricettiva e comunque non oltre il 40%, si prevede la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, purché ai fini dell’esercizio dell’attività si proceda al mutamento della relativa destinazione d’uso e a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.

Per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli esercizi alberghieri di bassa gamma, che maggiormente patiscono la concorrenza delle locazioni turistiche, la Regione ed i comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a:

  1. studenti e ricercatori delle università degli studi, degli enti di ricerca e degli istituti convenzionati;
  2. familiari dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, nonché pazienti in terapia presso le medesime strutture in regime ambulatoriale o di “day hospital”;
  3. lavoratori delle imprese convenzionate.

Per beneficiare delle agevolazioni occorre che gli alberghi ad una e due stelle destinino almeno il 75 per cento della loro capacità ricettiva ai soggetti sopra identificati.

Residenze turistico-alberghiere

Per le residenze turistico-alberghiere, la cui caratteristica è l’offerta di alloggio in unità abitative, dotate di cucina autonoma, si evidenzia la possibilità di somministrare alimenti e bevande non solo alle persone alloggiate, ma anche al pubblico.

Condhotel

La legge conferma la previsione sul condhotel, introdotto a livello nazionale con la legge n. 164/2014 e disciplinato nel dettaglio dal decreto ministeriale attuativo (d.p.c.m. 22/1/2018 n.13).

Gli esercizi alberghieri esistenti possono trasformarsi in condhotel, attraverso una riqualificazione, alienando alcune unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, che assumono la destinazione d'uso residenziale; il condhotel ricomprende pertanto sotto un'unica gestione di tipo alberghiero anche unità abitative di proprietà altrui, che fruiscono dei servizi alberghieri.

Academy hotel

Un’ulteriore declinazione e arricchimento delle possibili attività da localizzare e organizzare in strutture alberghiere è quella introdotta dall’innovativa disposizione relativa all’Academy hotel.

Ispirandosi a quanto avviene in Svizzera, che vanta le migliori accademie di hotellerie e le migliori professionalità nel campo dell’accoglienza, si prevede che gli alberghi con classificazione a 4 o 5 stelle possano organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, sempre nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività formativa dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura medesima e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.
Strutture ricettive all’aperto

La legge conferisce dignità autonoma alle strutture ricettive all’aperto - ovvero campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort - che vengono disciplinate all’interno di un “capo” apposito.

Per i campeggi e i villaggi turistici si conferma la possibilità di offrire i seguenti servizi (in continuità con le previsioni della legge previgente):

  •     l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
  •     l'attività di vendita al dettaglio al pubblico
  •     l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate che al pubblico
  •     la messa a disposizione alle persone alloggiate di saune, bagni turchi e bagni a vapore

Il Regolamento ridefinisce e attualizza alcuni requisiti per i vari livelli di classificazione e introduce quelli per la classificazione di massimo livello (cinque stelle).
Campeggi

La legge chiarisce che le strutture ancorate al suolo presenti all’interno dei campeggi sono realizzate in conformità alla l.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, con la preliminare acquisizione dell’idoneo titolo edilizio; mentre le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti - di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis), della l.r. 65/2014 - seguono la disciplina dell’attività edilizia libera.

La previsione esplicita dell’installazione “in via continuativa e per l'intero periodo di permanenza del campeggio”, implica che le strutture ancorate al suolo e quelle con meccanismi di rotazione in funzione non debbano esser smontate a fine stagione per esser rimontate all’inizio della stagione successiva.

Una significativa novità riguarda la possibilità di allestire strutture temporaneamente ancorate al suolo ad uso foresteria per alloggiare il personale del campeggio.

Villaggi turistici

La legge conferma la definizione di villaggio turistico, che prevede che le piazzole siano esclusivamente - o almeno prevalentemente - occupate da strutture allestite dal titolare o gestore.
 

Aree di sosta camper

La legge ridisciplina le aree di sosta camper evidenziandone la qualificazione come struttura ricettiva turistica rispetto alle aree di sosta o parcheggio ai sensi del Codice della strada. Si eliminano i limiti temporali che ne vincolano l’offerta (il limite delle 72 ore per la sosta dei turisti nei propri mezzi di pernottamento autonomi) e si prevede la facoltà di offrire servizi di somministrazione e di vendita al dettaglio.

Il Regolamento semplifica le disposizioni riguardanti le installazioni igienico-sanitarie di uso comune.

Marina resort

La legge ne conferma la definizione quali le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

Il Regolamento qualifica ulteriormente tali strutture con la ridefinizione di alcuni requisiti per i vari livelli di classificazione e con l’introduzione di quelli per la classificazione di massimo livello (cinque ancore).
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

A questa tipologia afferiscono: le case per ferie; gli ostelli; i rifugi escursionistici; i rifugi alpini; i bivacchi fissi.

La legge conferma sostanzialmente la disciplina vigente in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva, con qualche novità.

Case per ferie

Riguardo alle case per ferie la legge non apporta innovazioni, confermando la peculiarità di struttura ricettiva gestita al di fuori dei normali canali commerciali da parte di soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Ostelli

Per gli ostelli la novità consiste nell’eliminazione della formulazione che li definiva come attrezzati “prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori”, al fine di consentire ai gestori un maggior ventaglio di offerte, fermo restando che trattasi di strutture perlopiù orientate all'accoglienza di tale segmento turistico.
Rifugi escursionistici e rifugi alpini

Riguardo ai rifugi escursionistici - strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti, site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati – e ai rifugi alpini - locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica – la legge estende la possibilità della loro gestione anche alle imprese.

Bivacchi fissi

I bivacchi fissi sono locali di alta montagna, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. Essi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

A questa tipologia afferiscono: gli affittacamere; i bed and breakfast; le case e appartamenti per vacanze; le residenze d'epoca.

Tali attività dovranno esercitarsi in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Per gli esercizi esistenti e per quelli avviati successivamente all’entrata in vigore della legge, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 30/06/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione.
Affittacamere e bed and breakfast

La legge conferma che gli affittacamere e bed and breakfast forniscono l'alloggio e i servizi minimi specificati nel Regolamento e che nei B&B viene somministrata la prima colazione ed eventualmente anche i pasti principali.

In funzione della scelta del legislatore di disciplinare solamente le imprese del turismo, le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali – ovvero quelle esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio - vengono espunte dal Testo Unico, che disciplina solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale, le quali possono fruire delle possibilità e dei servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Resta inteso che le strutture non imprenditoriali esistenti possono continuare ad esercitare, anche se non si convertono alla forma imprenditoriale.
Case e Appartamenti Vacanze (CAV)

La legge specifica che qualora la CAV sia composta da più unità immobiliari esse siano collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.

Si conferma che tale forma di ospitalità non comprende la somministrazione di alimenti e bevande

Residenze d'epoca

La legge conferma la definizione delle residenze d’epoca, quali strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Residence

Si amplia l’offerta di servizi da parte dei residence, prevedendo che essi possano somministrare alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche gli alimenti, oltre che le bevande.

Alberghi diffusi

Questa particolare tipologia di struttura ricettiva deve essere localizzata nei centri storici, in nuclei insediativi in ambito costiero o nei borghi rurali, caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi e purché con popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti.

Nel riformare la disciplina dell’albergo diffuso si è partiti dalla constatazione che tale struttura ricettiva non è ancora decollata - nonostante siano diversi anni che è stata introdotta nell’ordinamento regionale - probabilmente anche per le oggettive difficoltà nell’applicare la normativa che lo disciplina.

Si è intervenuti chiarendo che tale struttura ricettiva - a dispetto del nome – non fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente si elimina la previsione per cui l’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia; norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire.

Si è riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

Coerentemente con quanto previsto per gli affittacamere e i B&B, si prevede che tali alloggi debbano avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Anche per gli alberghi diffusi esistenti e per quelli avviati successivamente all’entrata in vigore della legge, si prevede che il mutamento di destinazione d’uso debba avvenire entro il 30/06/2026 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione.

Stabilimenti balneari

In coerenza con l’obiettivo della destagionalizzazione, la legge attribuisce natura di attività principale, alla stregua della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, per consentire il prolungamento del periodo di apertura degli stabilimenti, in modo da potervi esercitare, purché ne ricorrano i requisiti e le condizioni, anche le attività accessorie, ovvero la somministrazione di alimenti e bevande, i trattamenti termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, nonché le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali.

Il Regolamento, in particolare, specifica le dotazioni minime delle docce, sia quelle alimentate con acqua potabile che quelle che attingono ai pozzi artesiani. Prevede inoltre che ogni stabilimento balneare deve avere la disponibilità di almeno un ausilio specifico per la balneazione delle persone con ridotta capacità motoria.
Requisiti delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Il Regolamento definisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, tenendo conto delle specificità delle singole tipologie, nonché dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione delle norme previgenti.
Classificazione delle strutture ricettive

Il Regolamento disciplina il sistema di classificazione dando applicazione alla legge, che ha ampliato fino a un massimo di cinque stelle la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici e di cinque ancore quella dei marina resort, apportando comunque a tutte le previsioni inerenti la classificazione i necessari aggiornamenti, al fine di rendere il sistema nel suo complesso più moderno e rispondente alle esigenze degli operatori e degli utenti.

Locazioni turistiche

La legge interviene in materia di locazioni turistiche disciplinandole in un “titolo” autonomo, in modo che non vi siano equivoci sulla natura dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive.

La locazione turistica viene ad essere regolamentata, per i profili di competenza pubblicistica, in modo più articolato e sequenziale.

Riguardo al suo svolgimento in forma imprenditoriale, la legge regionale non può che limitarsi ad un rinvio alla legge statale, salvo introdurre la previsione della presentazione della SCIA, come stabilito dalla normativa statale.

Per chi invece svolge l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, si ribadisce l’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi dell’alloggio e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio medesimo.

L’innovazione più significativa riguarda la facoltà per i comuni a più alta densità turistica e per quelli capoluogo di provincia di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del fisiologico tessuto sociale.

In tale contesto, con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments) si prevede che nei comuni che adottano il suddetto regolamento l’esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.

Agenzie di viaggio e turismo

La legge razionalizza e semplifica la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, in particolare con riguardo ai requisiti e agli obblighi per l’esercizio dell’attività.

Si modifica la tempistica per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione al Comune inerente il rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e la prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, in modo che l’amministrazione comunale sia tempestivamente informata e possa effettuare una vigilanza effettiva ed efficace.

Riguardo alle agenzie di viaggio e turismo on line, è riformulata la norma definitoria, esplicitando che esse sono soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Si adeguano le previsioni della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2021, n.1432, che ha disciplinato l’abilitazione all’esercizio della professione.

Si specifica che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni, in quanto segue la competenza in materia di agenzie di viaggio.

Trasporto turistico

Con una disposizione innovativa si attribuisce ai comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Professioni turistiche

La materia delle professioni turistiche è in regime di competenza concorrente, motivo per cui si è reso necessario l’aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma approvata dallo Stato con la legge n.190 del 13 dicembre 2023.

In conformità a quanto previsto dalla l. 190/2023, la legge si limita a porre la normativa di dettaglio in relazione alle fattispecie di esenzione dall’avvalimento della prestazione professionale della guida turistica, nonché alla pubblicizzazione dei prezzi praticati.

Vengono invece sostanzialmente confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, con una significativa novità che riguarda entrambe le professioni, per le quali si prevede la scissione tra il provvedimento di abilitazione, che è condizione indispensabile per l’esercizio della professione, e la presentazione della SCIA, che è invece riferita solo ai professionisti che intendono esercitare come lavoratori autonomi.

Il Regolamento individua i titoli di studio per l’accesso diretto – ovvero senza obbligo di frequentare un corso di formazione - all’esame per l’esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale, secondo il criterio della stretta attinenza del curriculum studiorum maturato dal candidato con la professione per la quale intende ottenere l’abilitazione.

Per le professioni di maestro di sci e di guida alpina si confermano le discipline vigenti.

Contratti di lavoro nel comparto turistico

La nuova legge regionale conferma la previsione sui contratti di lavoro del comparto, che richiama l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli accordi sindacali di secondo livello.

 

 

 


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redazione.cascinanotizie